Le prime indicazioni di regolamentazione sulle lane minerali sono presenti nella Direttiva 67/548/CE (recepita in Italia con la legge n. 256 del 29 maggio 1974). Al fine di salvaguardare la salute del lavoratore, della popolazione e dell’ambiente, tale Direttiva “madre” ha regolamentato l’immissione sul mercato delle sostanze pericolose, istituendo per esse un sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio.
Con lo scopo di recepire le evidenze scientifiche in merito agli effetti biologici delle sostanze sulla salute e sull’ambiente, la Direttiva “madre” ha subito negli anni numerosi adeguamenti al progresso tecnico scientifico (ATP).
In particolare, con l’emanazione della Direttiva 97/69/CE, XXIII° adeguamento al progresso tecnico scientifico ATP della Direttiva “madre” 67/548/CE, vengono introdotti elementi di distinzione, in relazione alla loro pericolosità, delle fibre artificiali vetrose presenti sul mercato. Tale Direttiva, recepita in Italia con il D.M. del 01/09/1998 a cui ha fatto seguito la Circolare interpretativa n. 4 del 15/03/2000 del Ministero della Sanità, ha suddiviso le fibre artificiali vetrose in due macrocategorie:
- fibre ceramiche refrattarie (FCR) e fibre artificiali vetrose con orientamento casuale, con un tenore di ossidi alcalini e alcalino-terrosi pari o inferiore al 18% in peso;
- lane, fibre artificiali vetrose con orientamento casuale, con un tenore di ossidi alcalini e alcalino-terrosi superiore al 18% in peso.
Per questa seconda categoria di fibre artificiali vetrose, la Direttiva 97/69/CE ha introdotto la Nota Q: essa prevede che le fibre minerali possano essere classificate come non cancerogene se, a seguito di test e sperimentazioni eseguiti secondo protocolli definiti, dimostrino di non generare biopersistenza all’interno dell’organismo umano e di essere dunque biosolubili.
La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri previsti da tale Nota e non è quindi classificabile come sostanza cancerogena.
Con l’emanazione della Direttiva 2009/2/CE, XXXI° adeguamento al progresso tecnico scientifico ATP della Direttiva “madre” 67/548/CE, viene eliminata per la prima volta la frase di rischio R38 (irritante per la pelle), inizialmente associata alle lane minerali.
L’attuale quadro normativo europeo di riferimento ha visto negli ultimi anni l’emanazione da parte della Commissione Europea di alcuni Regolamenti – REACH e CLP – che esplicano la loro efficacia direttamente nei territori dell’Unione Europea e dell’EEA EFTA senza quindi la necessità di provvedere a recepimenti nel quadro normativo degli stati membri.
E’ importante sottolineare come tali Regolamenti non si applichino alla gestione dei rifiuti, regolata da specifica normativa europea, statale e regionale.
Il Regolamento REACH n. 1907/2006 (entrato in vigore nell’anno 2009 con successive modifiche e integrazioni) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; prevede che “qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati (miscele) in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenti una registrazione” presso l’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche), con lo scopo di favorire la commercializzazione di sostanze e preparati garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Con il Regolamento (CE) CLP n. 1272/2008 è stato introdotto un nuovo Sistema Europeo di Classificazione, Imballaggio e di Etichettatura delle Sostanze Pericolose, con lo scopo di armonizzare a livello mondiale la classificazione e l’etichettatura delle sostanze secondo i criteri del GHS (Globally Harmonized System).
Tale Regolamento e s.m.i., con effetto a partire dal 1 dicembre 2010 per alcuni aspetti, dopo un periodo di transizione che si è protratto fino al 1 Giugno 2015, è andato a sostituire integralmente la Direttiva “madre” 67/548/CE.
Nello specifico, la sua entrata in vigore ha portato all’abrogazione dell’Allegato I - relativo alla classificazione armonizzata delle sostanze pericolose – della Direttiva 67/548/CE, pur riprendendone i principali contenuti ed aggiornamenti (Nota Q ed eliminazione R38).
La lana di roccia ROCKWOOL non presenta indicazioni di pericolo secondo il Regolamento (CE) CLP n. 1272/2008 e s.m.i., si conferma così la non pericolosità della lana di roccia ROCKWOOL.